Crisi d'impresa La responsabilità penale dell'esperto nella composizione negoziata

Crisi d'impresa La responsabilità penale dell'esperto nella composizione negoziata

Crisi d'impresa La responsabilità penale dell'esperto nella composizione negoziata

 Uno studio recente elaborato dal  Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  Consiglio  riflette sui potenziali profili delle responsabilità penale dell’esperto indipendente nella composizione negoziata della crisi.Il documento analizza quindi i profili di responsabilità penale connessi al ruolo dell’esperto facilitatore introdotto dal D. Lgs. 14/2019 (CCII) e disciplinato in maniera organica dopo i decreti legislativi “correttivi” n. 83/2022 e n. 136/2024.Figura centrale della composizione negoziata della crisi (art. 12 CCII), l’esperto agisce come soggetto indipendente che assiste l’imprenditore e facilita le trattative con i creditori.L’analisi si concentra sui possibili rischi penali legati all’incarico di esperto nella composizione negoziata della crisi, chiarendo in quali casi tale responsabilità possa configurarsi o escludersi:·         delitti contro la Pubblica Amministrazione:o    nonostante il richiamo a funzioni delicate, l’esperto non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio (artt. 357-358 c.p.): non è quindi a lui ascrivibile la responsabilità penale per peculato (art. 314 c.p.), corruzione (artt. 318 ss. c.p.), omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) o concussione (art. 317 c.p.)o    eventuali condotte illecite potranno eventualmente ricadere sulle fattispecie comuni (es. appropriazione indebita ex art. 646 c.p., estorsione ex art. 629 c.p., rivelazione di segreti professionali ex art. 622 c.p.)·         delitti di falso e contro l’amministrazione della giustizia: o    l’esperto non rilascia attestazioni né certificazioni (art. 16, co. 2, CCII) e, pertanto:§  non è soggetto ai reati di falso in atto pubblico (artt. 476 ss. c.p.) né al reato di falsa perizia (art. 373 c.p.)§  non si applicano il reato di falso in attestazioni e relazioni (art. 342 CCII) né l’obbligo di denuncia ex artt. 361-362 c.p.·         concorso nei delitti di bancarotta:o    gli artt. 322 ss. CCII (già artt. 216 ss. l.fall.) prevedono ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e societaria:§  l’esperto, tuttavia, potrebbe rispondere solo come extraneus, qualora fornisca un contributo concreto e consapevole all’illecito (es. consigli fraudolenti per occultare beni o alterare scritture)§  la giurisprudenza (Cass. pen., sez. V, n. 569/2004; n. 37101/2022; n. 21854/2024) richiede una prova rigorosa sia del contributo causale, che del dolo specifico·         responsabilità omissiva ex art. 40, c. 2, C.p., che impone tale responsabilità solo in presenza di una posizione di garanzia: l’esperto non dispone quindi di poteri di vigilanza o impedimento, per cui non può essere chiamato a rispondere per il solo fatto di non avere impedito condotte illecite dell’imprenditore.Il documento, in definitiva, ridimensiona i timori di un’esposizione penale generalizzata per l’esperto, pur richiamando l’attenzione sul rischio di coinvolgimento in contestazioni di bancarotta.Per evitare un “chilling effect” (congelamento), che scoraggi i professionisti, si ribadisce la necessità di un’applicazione rigorosa dei principi di garanzia e della funzione del processo penale come strumento di accertamento e non di mera pressione mediatica.

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BrevIArio sull'Intelligenza artificiale

BrevIArio sull'Intelligenza artificiale

In occasione del XXXVI Congresso Nazionale Forense che si tiene a Torino dal 16 al 18 Ottobre 2025, l'Ordine degli avvocati di Torino ha pubblicato il brevIArio sull'Intelligenza Artificiale redatto dalla Commissione Intelligenza Artificiale dell'Ordine degli Avvocati di Torino L’intelligenza artificiale (IA)



In occasione del XXXVI Congresso Nazionale Forense che si tiene a Torino dal 16 al 18 Ottobre 2025, l'Ordine degli avvocati di Torino ha pubblicato il brevIArio sull'Intelligenza Artificiale redatto dalla Commissione  Intelligenza Artificiale dell'Ordine degli Avvocati di Torino L’intelligenza artificiale (IA) – locuzione suggestiva e da molti studiosi criticata che designa una eterogenea famiglia di tecnologie basate su complesse reti di calcolo e l’elaborazione di grandi moli di dati – riguarda ormai ogni ambito della vita quotidiana, finendo per incidere – in certi contesti e quantomeno potenzialmente – sui meccanismi stessi di comprensione della realtà. Appare ormai necessario, quindi, che ogni professionista sia consapevole e si interroghi opportunamente sulle conseguenze dell’introduzione dell’IA nella sua attività professionale quotidiana, nel tentativo di tracciare un sentiero virtuoso funzionale ad un uso responsabile e informato. L’IA deve essere sotto il controllo umano, sviluppata in modo equo (scongiurando il rischio di disuguaglianze e discriminazioni), trasparente e comprensibile. È indispensabile, in altre parole, che sia utilizzata per finalità costruttive e per supportare le capacità umane, non per sostituirle, favorire l’abuso e la violazione dei diritti e il dominio di pochi su molti. Del pari, è necessario comprendere che non tutto quello che è tecnicamente fattibile è – e deve essere automaticamente considerato – deontologicamente e giuridicamente accettabile. In questo contesto, il diritto è destinato a giocare un ruolo fondamentale non solo sul piano della normazione tecnica ma, a monte, sulla tutela e la salvaguardia di taluni diritti fondamentali che sono infatti divenuti tra i più rilevanti protagonisti del dibattito che ha accompagnato il lungo percorso consultivo/legislativo preliminare all’adozione del Regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento sull’intelligenza artificiale, anche conosciuto come “AI Act”, di seguito “Regolamento sull’IA”)1 e della Legge 23 settembre 2025, n. 132 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di IA di seguito “Legge sull’IA”)2 . Proprio al fine di mitigare i rischi associati all’uso dell’IA, anche il Regolamento sull’IA ha introdotto (seppur limitatamente ad alcuni ambiti) una apposita procedura di valutazione d’impatto dell’impiego dell’IA sui diritti fondamentali (FRIA - Fundamental rights impact assessment)3 e l’obbligo di evitare rischi sistemici (che, ai sensi dell’art. 2 n. 65 del Regolamento sull’IA, possono avere “un impatto significativo sul mercato dell’Unione a causa della sua portata o di effetti negativi effettivi o ragionevolmente prevedibili sulla salute pubblica, la sicurezza, i diritti fondamentali o la società nel suo complesso, che può propagarsi su larga scala lungo l’intera catena del valore”)4 .

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La consegna della toga dell'Avv. Fulvio Croce

La consegna della toga dell'Avv. Fulvio Croce

Momento di grande commozione e significato quello della consegna della toga dell'avv.Fulvio Croce al termine del XXXVI Congresso Nazionale forense di Torino

Un momento di grande commozione presso il Lingotto Fiere  di Torino al termine del XXXVI CONGRESSO NAZIONALE FORENSE quello della La donazione della toga che appartenne a Fulvio Croce e del tocco Il Coa di Torino e la Fondazione Fulvio Croce saranno custodi di questa preziosa toga. La consegna della toga e del tocco di Fulvio Croce al Consiglio dell’Ordine di Torino e alla Fondazione Fulvio Croce. 
 
 “Un momento ricco di significato”, ha detto Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense, prima di passare la parola a Simona Grabbi, presidente dell’Ordine di Torino.

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Separazione delle carriere;OCF: “L’Avvocatura per il sì,riforma che migliora la giustizia”

Separazione delle carriere;OCF: “L’Avvocatura per il sì,riforma che migliora la giustizia”

Separazione delle carriere; OCF: “L’Avvocatura per il sì, una riforma che migliora la giustizia” L’Organismo Congressuale Forense accoglie con favore l’approvazione definitiva in Senato della riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente. L’Organismo Congressuale Forense – in rappresentanza dell’Avvocatura unita – conferma il proprio impegno per il Sì al referendum confermativo. “La separazione delle carriere – dichiara il Coordinatore dell’OCF Fedele Moretti – realizza quanto previsto in Costituzione, ed è una riforma che garantisce al cittadino il diritto a un giudice terzo, più forte, distante allo stesso modo dalla accusa e dalla difesa. Con la riforma vengono meno le condizioni che hanno reso possibili le degenerazioni correntizie interne alla Magistratura. Dunque anche per questo non è una riforma contro la Magistratura, ma al contrario aumenta la fiducia del cittadino nella giustizia ed è destinata a migliorare la qualità del processo”. “L’OCF manifesta la convinzione che i cittadini non perderanno l’occasione storica per approvare una riforma che è nel loro interesse” – conclude Moretti.

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Separazione carriere Cassazione: sì al Referendum

Separazione carriere Cassazione: sì al Referendum

Separazione delle carriere: l’Ufficio centrale per il referendum della Cassazione ha ammesso il referendum e ha dichiarato la legittimità del quesito referendario



Separazione delle carriere: l’Ufficio centrale per il referendum della Cassazione ha ammesso il referendum e ha dichiarato la legittimità del quesito referendario


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